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Osservatorio giuridico Francia-Italia

a cura dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi

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Il nuovo regime di rivalutazione dei beni d’impresa

Con l’art. 110 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato (re)introdotto un regime di rivalutazione “generale” dei beni rivolto a tutti i soggetti imprenditori (incluse le società di capitali, gli enti commerciali e le società di persone residenti, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Questo “nuovo” regime, la cui disciplina rimanda espressamente alle precedenti (e simili) leggi di rivalutazione emanate in passato, prevede che possono essere oggetto di rivalutazione sia le immobilizzazioni materiali – ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa – che i beni immateriali, anche se completamente ammortizzati, nonché le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere effettuata per ciascun bene e deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ovvero nel bilancio al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, è possibile eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, purché esso sia approvato in data successiva al 14 ottobre 2020 e i beni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (ad es. ai fini dell’ammortamento, della disciplina delle società non operative, ecc.) a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, per i soggetti “solari”) mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 3%, che può essere versata in tre rate di pari importo.

Tuttavia, ai soli fini della decorrenza degli effetti per le plusvalenze e minusvalenze, il legislatore ha previsto che le stesse siano calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione” qualora la cessione (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) dei beni rivalutati avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto anno successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore al 1 gennaio 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta che può essere affrancata dall’impresa ai fini fiscali pagando, in luogo delle imposte ordinarie, una “ulteriore” imposta sostitutiva del 10%. Qualora la riserva non sia affrancata, la stessa sarà assoggettata ad imposizione in caso di sua distribuzione ai soci.

               

In tale scenario, vale la pena di segnalare che, ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020, per le sole imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni può essere effettuata senza il pagamento di imposte sostitutive.

Per i soggetti “solari” l’operazione può essere eseguita, alternativamente:

  1. nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;
  2. nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
  3. parte nel bilancio al 31 dicembre 2020 e parte nel bilancio al 31 dicembre 2021.

Anche per tali imprese il saldo attivo di rivalutazione rimane in sospensione d’imposta, con la possibilità di affrancamento con imposta sostitutiva del 10%.

 

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