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Osservatorio giuridico Francia-Italia

a cura dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi

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Il metodo “cessione prepack” di una società francese insolvente

In diritto francese, la procedura di cessione prepack è una variante della tradizionale procedura di cessione di un’impresa in difficoltà disposta da un tribunale nell’ambito di una procedura concorsuale.

La procedura di cessione prepack è prevista dall’articolo L611-7 comma 1 del codice di commercio riguardante i poteri del conciliatore nei termini seguenti:

Il conciliatore “può essere incaricato, su richiesta del debitore e previo parere dei creditori partecipanti, di una missione il cui oggetto è l’organizzazione di una cessione parziale o totale dell’azienda che potrebbe essere attuata, se necessario, nell’ambito di una successiva procedura di sauvegarde (salvaguardia), di redressement judiciaire (risanamento giudiziario) o di liquidazione giudiziaria.”

La cessione prepack consiste quindi nell’affidare la ricerca di potenziali acquirenti ad un amministratore giudiziario, scelto dall’amministratore della società, nell’ambito di una procedura di conciliazione riservata disposta dal Presidente del Tribunale di Commercio, o eventualmente di un mandat ad hoc (mandato ad hoc).

Una volta identificato l’acquirente, le trattative con quest’ultimo si svolgono nell’ambito di una conciliazione o un mandat ad hoc riservati.

Al termine della negoziazione, il potenziale acquirente invia al conciliatore un’offerta di acquisto e l’amministratore della società chiede al tribunale di disporre l’apertura di una procedura di sauvegarde, redressement o liquidazione giudiziaria con cessione prepack. Ciò significa essenzialmente che nella sentenza di apertura della procedura concorsuale, il Tribunale indirà un bando, fissando un termine breve per la presentazione delle offerte di acquisto, permettendo così la rapida cessione dei cespiti.

La procedura di cessione prepack si svolge quindi in due fasi:

  • Fase 1: ricerca di un potenziale acquirente, audit dell’azienda, trattative e presentazione di un’offerta nell’ambito della procedura di conciliazione o di mandat ad hoc riservati
  • Fase 2: Apertura di una procedura concorsuale con bando di gara e fissazione di una data a breve termine per la presentazione delle offerte e per la decisione del tribunale sulle stesse.

Fase 1:

Le trattative con il potenziale acquirente nell’ambito del mandat ad hoc o della conciliazione permettono di preparare l’acquisizione dell’azienda nella più totale discrezione. Ciò è utile per l’azienda, sia nei confronti dei suoi partner (fornitori, locatori, clienti, ecc.), che internamente, nei confronti dei dipendenti, che non sono a conoscenza dell’apertura del mandat ad hoc o della conciliazione, che ne rivelano le difficoltà. La cessione prepack permette quindi di preservare il valore dell’azienda.

Come in tutti i piani di cessione, l’acquirente sceglie i beni e i contratti, nonché il numero di dipendenti che desidera rilevare. L’acquirente non si assume le passività dell’azienda. I dipendenti non mantenuti sono licenziati dalla procedura concorsuale a spese delle AGS.

Affinché il Tribunale accetti di disporre l’apertura di una cessione prepack, i candidati acquirenti devono essere in grado di presentare al conciliatore o al mandataire ad hoc un’offerta di acquisto completa e definitiva che non sia subordinata ad alcuna condizione sospensiva. Il perimetro dell’acquisizione deve essere il più ampio possibile, con una marcata preferenza per un piano di cessione totale piuttosto che parziale, e il livello di occupazione deve essere preservato il più possibile. Il progetto deve essere realizzabile, coerente e serio per garantire la sostenibilità dell’impresa rilevata. Si richiede una solida garanzia di pagamento del prezzo di cessione (bonifico bancario, garanzia bancaria a prima richiesta o assegno circolare) e un finanziamento dell’operazione di acquisizione solido e comprovato.

Al momento del deposito dell’offerta, è importante, tuttavia, che l’acquirente conservi un certo margine di manovra affinché possa eventualmente migliorarla una volta aperta la procedura concorsuale, in particolare in presenza di altri candidati acquirenti (aumento del prezzo di cessione, assunzione delle ferie retribuite, offerte di ricollocazione dei dipendenti non mantenuti, ecc.)

Fase 2:

Alla luce della richiesta dell’amministratore della società e dell’offerta presentata dal potenziale acquirente, il Tribunale decide se aprire una procedura concorsuale classica o una cessione prepack.

La decisione del tribunale di optare per una cessione prepack non significa che lo stesso convalidi l’offerta o le offerte di acquisto formulate nell’ambito della procedura di cessione prepack.

L’acquirente preselezionato nella procedura di cessione prepack è avvantaggiato nella procedura di gara poiché ha già presentato un’offerta di acquisto e la durata ridotta della procedura di gara disposta dalla sentenza di apertura della procedura concorsuale limita la probabilità di offerte concorrenti.

In pratica, il termine tra la sentenza di apertura della procedura concorsuale e l’udienza per esaminare le offerte di acquisto è di 3-5 settimane.

Il potenziale acquirente deve reiterare la sua offerta di acquisto dell’azienda nell’ambito della procedura concorsuale aperta. È quindi vincolato dai termini della sua offerta, che non può essere modificata se non per apportare miglioramenti, fino al termine della procedura.

Al termine della procedura di gara, la procedura relativa alla scelta del o degli acquirenti da parte del tribunale è la stessa applicata abitualmente per l’adozione di un piano di cessione. Il criterio della salvaguardia dei posti di lavoro rimane la priorità dei tribunali di commercio. Gli altri criteri sono la sostenibilità del progetto di acquisizione e il prezzo offerto.

 

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