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Osservatorio giuridico Francia-Italia

a cura dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi

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Il caso Mobit – Autolinee Toscane : Intervista a Stefano Macchi di Cellere

Dopo un contenzioso durato oltre 4 anni Autolinee Toscane S.P.A. (gruppo RATP Dev) si vede definitivamente confermare nuovamente dal Consiglio di Stato, con sentenza del 21 giugno 2021, l’affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito territoriale ottimale della Regione Toscana per la durata di 11 anni.

 

Autolinee Toscane è stata assistita dallo studio legale Morbidelli, Bruni, Righi, Traina e Associati di Firenze e dallo studio legale Lombardo & Associati di Roma; il Gruppo RATP è stato assistito dallo studio legale Macchi di Cellere Gangemi.

La gara era stata aggiudicata, una prima volta, in via definitiva, ad Autolinee Toscane con provvedimento in data 2 marzo 2016. Ne è seguito un complesso contenzioso conclusosi con una prima sentenza del Consiglio di Stato dell’11 dicembre 2019, che ha riunito ben tre procedimenti distinti, confermato tutte le decisioni di primo grado del TAR, e recepito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 marzo 2019, nelle cause riunite C-350/17 e C-351/17, che ha statuito che è legittima, in base al Regolamento comunitario 1370 del 2007, la partecipazione di Autolinee Toscane S.p.A. alla gara regionale.

Stefano di Macchi di Cellere

Partner
Solicitor of England and Wales | Avvocato Cassazionista | LL.M.
MACCHI di CELLERE GANGEMI

Quale era il progetto di RATP in Toscana? 

RATP si è proposta come operatore di trasporti pubblici passeggeri in grado di gestire l’intero servizio su gomma in Toscana, così sostituendo 13 società con una sola impresa, impostata con metodi ed efficienza francese, rinnovando il parco bus e la qualità e manutenzione dei bus della regione. In pratica, RATP si è offerta come gruppo con l’esperienza e le risorse necessarie per facilitare il passaggio ad un sistema più moderno ed efficiente a favore dell’utenza passeggeri in Toscana: uscire da un sistema meramente locale per introdurre in un sistema di servizi integrato e più globale.

Come questo progetto aumenta i legami tra Francia e Italia? 

L’unione del talento francese ed italiano ha sempre dato ottimi risultai nel mondo del business. Anche in questo caso l’efficienza e organizzazione francese, grazie anche al know-how della casa madre, unita alla flessibilità ed alla capacità italiana di trovare soluzioni, fornirà di sicuro la formula vincente per gestire una situazione complessa come quella del trasposto su gomma in Toscana.

Tutto ciò, ovviamente, nel rispetto delle reciproche caratteristiche culturali le quali, pur essendo simili tra Italia e Francia, hanno punti di divergenza che devono essere presi in considerazione dagli operatori.

Perché la reazione di MOBIT?

MOBIT, il consorzio di svariate imprese che hanno gestito per anni un sistema molto frammentario di servizi trasporti nelle varie province del territorio toscano si è invero opposta vigorosamente sin dal 2013 contro la Regione Toscana e contro l’attuazione di un bando di gara unico che comprendesse l’affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell’ambito territoriale ottimale dell’intera Regione Toscana.

Per tali motivi MOBIT aveva già presentato ricorsi al TAR contro le delibere Regionali e le lettere di invito a presentare offerte per il servizio unico regionale da parte degli operatori del settore.

Di fronte a tale forte opposizione al progetto di lotto unico, solo RATP ha raccolto la sfida, decidendo per la presentazione di una sua offerta competitiva, che è poi risultata vincente.

Quale è il punto centrale della disputa? 

La questione più interessante e controversa sollevata dal lunghissimo contenzioso instaurato da MOBIT contro RATP ha riguardato il Diritto Europeo della Concorrenza, e si è concentrata nel procedimento davanti la Corte di Giustizia in Lussemburgo vertente sull’interpretazione del Regolamento UE 1370/2007, che disciplina i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e su rotaia.

L’articolo 5 del Regolamento UE 1370/2007 consente alle autorità locali che gestiscono trasporti pubblici, di fornire esse stesse i servizi di trasporto pubblico di passeggeri, oppure di aggiudicare un contratto di servizio pubblico direttamente (senza gara d’appalto) ad un loro cosiddetto “operatore interno” su cui esercitano controllo.

Nel caso in specie, in estrema sintesi, MOBIT riteneva che l'”aggiudicazione diretta” è possibile (e quindi é lecita) solo se l'”operatore interno” aggiudicatario non partecipa anche a procedure di gara al di fuori del territorio dell’autorità che controlla tale operatore interno.

Quindi, secondo MOBIT, poiché il governo francese doveva essere considerato una “autorità competente” che ha “aggiudicato direttamente” (anche se con provvedimenti normativi risalenti addirittura al 1948) al suo presunto “operatore interno” RATP, una licenza ad operare la rete di trasporto metropolitano parigino, ciò doveva comportare la preclusione automatica per Autolinee Toscane, società controllata dalla RATP, dal partecipare a qualunque gara per il servizio di trasporti passeggeri in Italia.

Come è stata risolta, e con quali motivazioni? 

Noi, come legali della RATP, abbiamo sempre fatto presente nel corso dei vari giudizi che in realtà, né lo Stato francese, né STIF (l’autorità che regolamenta i servizi di trasporto pubblico locale nell’Île-de-France) esercitano alcuna forma di controllo su RATP che sia analogo a quello esercitato sui loro propri servizi, e che pertanto, né lo lo Stato francese può essere considerato una “autorità competente”, né RATP può essere considerata come un “operatore interno” ai sensi del Regolamento UE 1370/2007.

Sul questa questione fondamentale, il Procuratore Generale della Corte di Giustizia delle Comunità europee in Lussemburgo, nelle sue conclusioni, ha ritenuto che nessuna disposizione del Regolamento è di alcun ostacolo all’aggiudicazione tramite gara di un contratto di servizi di trasporto pubblico ad un operatore quale è Autolinee Toscane in Italia.

Tuttavia, i giudici della Corte di Giustizia, hanno poi risolto la disputa limitandosi a decidere sulla questione pregiudiziale che verte invece sull’articolo 8, comma 3, del Regolamento UE 1370/2007, il quale contiene disposizioni applicabili al periodo transitorio di entrata in vigore del Regolamento stesso e che, tra l’altro, prevede che gli appalti aggiudicati direttamente prima dell’entrata in vigore dello stesso (ovverosia prima del 3 dicembre 2009 ) non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, durante il periodo transitorio (dal dicembre 2009 al dicembre 2019).

Pertanto, la motivazione finale è stata che, siccome l’appalto aggiudicato in Francia alla RATP nel 1948 rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3, prima parte, lett. b), del Regolamento, come già deciso in precedenza dal TAR Toscana, l’articolo 5 del Regolamento non si applica ad alcuna gara effettuata prima del 3 dicembre 2019, come di fatto è per la gara indetta dalla Regione Toscana, e legittimamente vinta da Autolinee Toscane.

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